(massima n. 1)
In tema di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento di uffici giudiziari, l'effetto retroattivo direttamente riconducibile al disposto legislativo che prevede l'automatica proroga del termine a quindici giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che accerta il mancato funzionamento dell'ufficio (art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437) comporta che gli atti posti in essere entro tale termine sono per ciò stesso tempestivi, anche se anteriori al provvedimento ministeriale (restando escluso l'onere della reiterazione).