(massima n. 1)
Alla stregua del combinato disposto degli artt. 82, 83 c.p.c. e 5 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 la procura alle liti, la quale autorizzi il procuratore extra districtum a rilasciare a sua volta procura ad altro procuratore, che potrebbe legittimamente assumere la rappresentanza processuale della parte, perché «legalmente esercente» nell'ambito del distretto in cui è compreso il giudice che deve essere adito, può essere rilasciata solo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e non anche in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c., dato che in tal caso manca un soggetto abilitato dalla legge a certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, restando escluso che tale autografia possa essere validamente certificata dal procuratore esercente extra districtum.