(massima n. 1)
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi č validamente eseguito ad opera dell'aiutante ufficiale giudiziario mediante notifica al terzo ed al debitore, ad istanza del creditore procedente, di un atto contenente le indicazioni di cui all'art. 543 c.p.c., atteso che l'attivitā di notificazione degli atti Ģin materia civileģ, senza alcun limite, č testualmente compresa nelle attribuzioni degli aiutanti ufficiali giudiziari, ai sensi dell'art. 165, primo ed ultimo comma, del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e che il momento centrale e determinante del pignoramento presso terzi, ancorché atto composto da una pluralitā di elementi, č costituito dalla notificazione dell'atto sopraindicato.