(massima n. 1)
L'art. 276, comma quinto, c.p.c., il quale prevede che la motivazione della sentenza è stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice, pone una presunzione – ribadita dall'art. 119, secondo comma, att. c.p.c., che indica come sottoscrittori il presidente ed il relatore – di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza. Tale presunzione può essere vinta solo dalla dimostrazione, in base alla documentale formulazione della stessa sentenza, dell'avvenuta sostituzione nella posizione di estensore del giudice autore della relazione con il presidente o con l'altro giudice. (Nella specie, sulla sentenza, oltre alla sottoscrizione del presidente, figurava un'altra sottoscrizione, illeggibile, non accompagnata dalla qualifica di estensore. Tale sottoscrizione, secondo il giudice di merito doveva ritenersi del relatore, essendo essa conforme a quella del giudice istruttore risultante dai verbali di causa e non essendo contestata la coincidenza di quest'ultimo con il relatore).