(massima n. 1)
Nei giudizi che iniziano con ricorso, ai fini della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, è sufficiente il deposito del ricorso, al quale è connessa la pendenza del giudizio di merito cui inerisce, senza che occorra anche la notifica del medesimo ricorso e del decreto di convocazione del convenuto. Conseguentemente, il soggetto che nel ricorso depositato è indicato come «convenuto» risulta legittimato, per ciò solo, alla proposizione del regolamento, a prescindere dalla notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, posto che la legittimazione al regolamento prescinde dalla costituzione dell'istante nel giudizio di merito, e ciò anche nell'ipotesi del regolamento proposto dal convenuto straniero, atteso che, con la proposizione del ricorso, per regolamento, costui manifesta, in via principale, l'intenzione di non accettare la giurisdizione del giudice italiano.