(massima n. 1)
La pronunzia che, decidendo negativamente sulla competenza, risolva ulteriori questioni, di natura sostanziale o processuale, solo in via incidentale e funzionale rispetto alla statuizione adottata, non costituisce decisione di merito preclusiva del regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. Ne deriva che è impugnabile soltanto con il suddetto regolamento e non con l'appello, la sentenza con cui il pretore-giudice del lavoro, dichiaratosi incompetente per materia, pronunzi altresì, quale effetto direttamente consequenziale della ritenuta incompetenza, la nullità del sequestro conservativo da lui concesso ante causam, non impedendo tale ulteriore statuizione, di carattere accessorio e conseguenziale, alla quale è estranea ogni questione di legittimità relativa al provvedimento cautelare diversa da quella della competenza ad emetterlo, la trasmigrazione del giudizio ad altro giudice, dovendosi stabilire se la controversia circa il sequestro ed il connesso giudizio di convalida nonché di merito debba svolgersi dinanzi al foro adito o altrove.