(massima n. 1)
Pur dopo la modifica apportata al testo dell'art. 367 c.p.c., dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990 – secondo cui il giudice, davanti al quale pende la causa di merito, non deve necessariamente sospenderla in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione, ma solo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata – il ricorso per regolamento di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte e, quindi, anche dall'attore nel giudizio di merito, in quanto è sufficiente l'insorgere in questi di dubbi ragionevoli concernenti i limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, senza che sia indispensabile la contestazione della giurisdizione medesima ad opera delle altre parti.