(massima n. 1)
Ai fini dell'impugnabilità con istanza di regolamento necessario o facoltativo di competenza, per «decisione di merito» s'intende non soltanto una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, in contrapposizione ad una pronuncia sul rapporto processuale, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, siano esse di carattere sostanziale e processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito, salvo che dal contenuto della pronuncia – per la cui determinazione occorre far riferimento, oltre che al dispositivo, anche alla motivazione – risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che integri «decisione di merito», come tale impugnabile non solo con regolamento di competenza, ma anche con ordinario ricorso per cassazione, quella con cui il tribunale, investito dell'appello contro una sentenza resa dal pretore – in controversia per risarcimento dei danni, proposta da un proprietario-concedente nei confronti del conduttore di un fondo agricolo – negava che la sentenza non definitiva, emessa dal pretore nel medesimo giudizio ed affermante la competenza per materia di detto giudice, avesse acquistato autorità di cosa giudicata, stanti i caratteri di definitività e di autonomia di siffatta decisione sul giudicato).