(massima n. 1)
Il contumace nel giudizio di primo grado, nei confronti del quale sia stata dichiarata tacitamente riconosciuta una scrittura privata (perché la produzione in giudizio di questa era indicata in un atto notificato al contumace stesso, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 1989) può, con l'atto di appello, disconoscere tale scrittura.