(massima n. 1)
Ove nello stesso giudizio siano proposte pił domande, una soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale (a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742) ed altra non soggetta a tale termine (a norma dell'art. 3 della stessa legge), tutta la causa č soggetta al regime della sospensione, stante l'impossibilitą di configurare una duplicitą di termini di impugnazione, del medesimo tipo, per una stessa sentenza e ad opera della stessa parte.