(massima n. 1)
L'obbligo del deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, fissato a pena d'improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., non può ritenersi soddisfatto con la sola produzione di copia fotostatica o di altra copia mancante della garanzia di autenticità ovvero di copia del solo dispositivo, essendo esse inidonee ad assicurare la finalità cui si ispira la citata norma che è quella di consentire di verificare la tempestività del ricorso e la fondatezza dei suoi motivi.