(massima n. 1)
L'art. 148 c.p.c., ove impone d'indicare, nella relazione di notificazione, il luogo della consegna dell'atto, non esige enunciazioni esplicite o formali, e resta osservato quando il complessivo contenuto della relazione stessa sia idoneo a fornire notizia di detto luogo, come si verifica in caso di effettuazione di quella consegna a mani di «familiare convivente», cioč di persona munita di qualitą necessariamente implicanti la stabile presenza nella dimora abituale del destinatario.