(massima n. 1)
Mentre la sanzione della mera improcedibilitā della domanda giudiziale che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., č prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell'ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni presuppone che l'interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell'ente, l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l'improponibilitā della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullitā di tutti gli atti del processo.