(massima n. 1)
Quando l'attore lamenta la violazione di un suo diritto previa allegazione di uno specifico fatto relativo ad un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, contestando l'esistenza di quel determinato fatto, eccepisce che al rapporto intercorso fra le parti deve essere assegnata natura diversa. Ne deriva che nell'ipotesi in cui il socio di una cooperativa di lavoro abbia formulato domande contro la società facendo valere come propria del rapporto la natura effettiva di lavoro subordinato, previa declaratoria di nullità del rapporto societario, la relativa controversia — salvo il caso di allegazione artificiosa, manifestamente preordinata a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge — rientra nella competenza del pretore-giudice del lavoro. Il quale peraltro, pur trattandosi di questione estranea alla sua competenza ed attribuita a quella del tribunale, non deve perciò solo rimettere a quest'ultimo la causa relativa alla dedotta nullità del patto societario (la cui decisione con efficacia di giudicato non è imposta dalla legge) e può conoscerne in via incidentale, mentre è tenuto a tale rimessione quando ne venga esplicitamente richiesto dalle parti, con specifica domanda, che pur potendo esser formulata in modo atipico anche mediante l'eccezione di incompetenza del giudice adito, deve tuttavia risultare inequivocabilmente dalle deduzioni e dalle conclusioni della parte interessata e non è ravvisabile pertanto nella suddetta eccezione quando essa miri soltanto a denunziare il carattere artificioso e strumentale della deduzione della controparte circa la nullità del rapporto societario.