(massima n. 1)
Il rilascio della procura alla lite, che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio o ius postulandi, č soggetto alla legge italiana, con la conseguenza che č inefficace in Italia una procura alla lite rilasciata con scrittura privata priva di autenticazione, non potendosi tale requisito ritenere adempiuto in conseguenza della successiva legalizzazione dell'atto, in quanto questa consiste soltanto nell'attestazione dell'autenticitā e della provenienza di una firma, apposta da un pubblico ufficiale o funzionario o da un esercente un servizio pubblico, su un atto dallo stesso formato, mentre l'autenticazione riguarda l'attestazione in ordine alla firma di un soggetto che, previa dimostrazione della propria identitā, ha sottoscritto in presenza del pubblico ufficiale; con l'ulteriore conseguenza che č irrilevante ed inefficace nell'ordinamento italiano anche la indicata legalizzazione, non riferendosi, nell'ipotesi, ad un valido atto formato all'estero. L'indicata scrittura privata, priva di autenticazione, non puō essere considerata valida neanche al limitato fine del conferimento, all'avvocato indicato come mandatario, del potere di nominare altri avvocati, in nome e per conto del mandante, per la sottoscrizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.), in quanto, pur trattandosi di mandato sostanziale formato all'estero, la validitā formale dello stesso deve valutarsi alla stregua dell'art. 1392 c.c. secondo cui la procura va conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere che trova applicazione quando la forma della procura estera non risponda ai requisiti ritenuti imprescindibili dall'ordinamento giuridico nazionale per motivi di ordine pubblico (art. 31 preleggi e, ora, art. 16, L. n. 218 del 1995), rappresentati, nell'ipotesi, dalla salvaguardia del principio dell'ordinamento processuale interno circa le rigorose formalitā previste per il rilascio della procura alle liti (art. 83 c.p.c.).