(massima n. 1)
Il giudice di appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione (automatica) del processo a seguito della morte del procuratore, deve trattenere la causa e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello debba rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 c.p.c.). Ne consegue che la decisione del giudice di appello deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza dichiarata nulla. (Nella specie, a seguito del mancato riconoscimento della causa di nullità, la corte di appello aveva, invece, espresso in gran parte le proprie valutazioni sulle considerazioni logiche e giuridiche operate dal giudice di primo grado).