(massima n. 1)
La circostanza che il prestatore d'opera continuativa e coordinata si avvalga dell'apporto di due lavoratori subordinati non consente di per sé l'esclusione del carattere prevalentemente personale (dell'opera anzidetta) richiesto per la configurabilitą di un rapporto di para-subordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. (con conseguente devoluzione della relativa controversia alla competenza del giudice del lavoro), ove non risultino elementi atti a superare la presunzione, connessa all'esiguitą del loro numero, della marginalitą dell'opera dei dipendenti rispetto all'opera personale del datore di lavoro dei medesimi.