(massima n. 1)
La procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli elencati nell'art. 83 c.p.c. deve ritenersi valida, e quindi idonea all'instaurazione del rapporto processuale, quando risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e non vengano sollevate specifiche contestazioni circa la sua esistenza e la sua tempestività, sicché detta riferibilità non possa essere posta in dubbio.