(massima n. 1)
Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, č necessaria un'impugnazione specifica e determinata, da compiersi con atto processuale immediatamente successivo alla produzione in giudizio della scrittura, tale che se ne possa desumere con certezza la negazione dell'autenticitā della scrittura e/o della relativa sottoscrizione. Il convincimento del giudice di merito circa l'idoneitā di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimitā.