(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza, compresa la prima č destinata oltreché all'assunzione delle prove, alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza mediante lettura del dispositivo, mentre non č prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali, salvo modifiche autorizzate dal giudice per gravi motivi, restano per l'attore quelle di cui al ricorso e per il convenuto quelle di cui alla memoria di costituzione. Ne consegue che se in tali atti siano stati articolati mezzi di prova, l'omessa riformulazione nel corso del giudizio dell'istanza di ammissione degli stessi, non potendo valere quale presunzione di rinunzia da parte dell'interessato, impedisce al giudice di considerare non assolto da questi l'onere probatorio su di lui incombente.