(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 384 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353, alla stregua del quale la Corte di cassazione (quando accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto) decide la causa nel merito, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, non è sufficiente che gli elementi fattuali occorrenti per ricostruire la vicenda in questione siano stati acquisiti al processo nei gradi precedenti, dovendo l'indagine diretta a stabilire la (eventuale) non necessità di ulteriori accertamenti di fatto essere compiuta unicamente sul provvedimento impugnato, nel senso che da questo deve emergere la sufficienza degli accertamenti effettuati per poter decidere la causa nel merito, atteso che né i lavori preparatori della legge citata né il tenore testuale del primo comma dell'art. 384 giustificano un'interpretazione tanto estensiva da trasformare il giudizio di cassazione da giudizio di legittimità sul provvedimento impugnato e sul procedimento a terzo grado di merito (sia pure senza il potere di disporre di ulteriori mezzi istruttori e con valutazione limitata all'adeguatezza degli accertamenti espletati ai fini della decisione).