(massima n. 1)
I provvedimenti camerali relativi all'affidamento di minori (ex art. 38 att. c.c.), pur non avendo natura contenziosa, ove statuiscano sulla competenza, assumono, con riguardo a tale (sola) statuizione, natura di sentenza, per cui risultano, in tale veste, impugnabili con il regolamento di competenza (sub specie del regolamento necessario, attesa l'impossibilitą dell'alternativa con il ricorso ex art. 360 c.p.c.). Ne consegue che il ricorso per cassazione erroneamente proposto in via ordinaria si converte in ricorso per regolamento di competenza quando sia tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c. e sia stato formulato in modo da palesare una non equivoca volontą della parte di non avere inteso avvalersi di un mezzo destinato a sollevare censure diverse da quelle attinenti alla questione di competenza.