(massima n. 1)
Il provvedimento emesso dal giudice adito in un procedimento cautelare soggetto alla normativa introdotta dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990, n. 353 non č suscettibile di impugnazione per regolamento di competenza, essendo esso soggetto solo a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., sia che dichiari l'incompetenza, sia che rigetti il ricorso per motivi di rito o di merito, sia che lo accolga in tutto o in parte.