(massima n. 1)
Il rimedio del regolamento di competenza č ammissibile, nei riguardi di una sentenza dichiarativa di fallimento, solo a condizione che, al momento della proposizione del regolamento medesimo, lo stesso ricorrente non abbia optato per la diversa possibile alternativa dell'opposizione ex art. 18 l. fall., ivi eccependo anche l'incompetenza del giudice che ha dichiarato il fallimento. Ove, invece, quest'ultimo procedimento sia stato giā radicato, resta preclusa, in forza del principio di alternativitā, l'esperibilitā dell'istanza di regolamento facoltativo ad opera della stessa parte. Tuttavia, nel caso in cui l'istanza di regolamento di competenza e l'atto di opposizione risultino essere stati notificati nella stessa data, la situazione di incompatibilitā logica e di conseguente necessaria alternativa fra i due procedimenti č da risolvere in favore del regolamento ex art. 43 c.p.c., per la prevalenza che il legislatore ha inteso dare al regolamento di competenza, ove esperito, rispetto agli altri possibili mezzi di impugnazione ordinari della stessa sentenza.