(massima n. 1)
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio č richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale giā instaurato, vi sia una parte costituita e questa, inoltre, abbia interesse alla prosecuzione; interesse che, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dal convenuto, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio. A tal riguardo si rende del tutto indifferente la circostanza che la rinuncia sia intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la rituale e tempestiva costituzione del convenuto, al momento che la legge dā rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non giā alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento.