(massima n. 1)
Il carattere «chiuso» del giudizio di rinvio, come delineato dall'art. 394 c.p.c., preclude di sollevare in esso le questioni effettivamente rilevabili, e non rilevate, in sede di cassazione, non anche quelle la cui rilevabilitą sia rimasta su un piano meramente potenziale, come si verifica rispetto alla questione dell'inammissibilitą di domanda nuova in fase d'appello ex art. 345 c.p.c., ove i motivi del ricorso per cassazione inerenti alla domanda stessa siano stati considerati assorbiti dalla sentenza di annullamento con rinvio