(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il tribunale rigetta l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, riservandosi, implicitamente, di esaminare la subordinata proposta di concordato preventivo (nell'ipotesi, accolta con separato provvedimento), non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento comunque privo del carattere di definitività, non solo nel caso in cui sia seguito da sentenza dichiarativa di fallimento — che è suscettibile di autonome impugnazioni e rispetto alla quale l'indicato provvedimento di rigetto difetta di autonomia — ma anche nell'ipotesi in cui non comporti l'automatica apertura di una diversa procedura concorsuale, essendo il rigetto derivato dalla mancanza di un indispensabile requisito formale (quale, nella specie, la predisposizione del piano di risanamento), in quanto l'istanza, sanata dei vizi formali che l'inficiano, può essere ripresentata e deve essere riesaminata, senza che il precedente rigetto abbia effetto preclusivo.