(massima n. 1)
Il Presidente del tribunale adito a norma dell'art. 814 c.p.c. per la liquidazione degli onorari degli arbitri, ne deve adeguare la misura all'importanza dell'opera da essi effettivamente prestata, rimanendogli preclusa ogni indagine, ancorché in via incidentale ed al solo fine di valutare l'opera degli arbitri e di quantificarne il compenso, sulla validitą del compromesso e del lodo, trattandosi di questioni estranee al procedimento sommario di liquidazione e riservata alla sede della impugnazione del lodo a norma degli articoli 827 ss. c.p.c.