(massima n. 1)
Il giuramento suppletorio ai sensi dell'art. 2736, n. 2 c.c. è deferibile d'ufficio ed è quindi oggetto di un potere pienamente discrezionale del giudice, il cui esercizio la parte può solo sollecitare. Pertanto in controversia soggetta al rito del lavoro il giudice d'appello può sempre ammettere il suddetto giuramento ove ritenga la domanda o le eccezioni non pienamente provate ma non del tutto sfornite di prova, senza incontrare impedimento nell'art. 437 c.p.c., il quale regola l'attività delle parti, ma non limita in alcun modo i poteri che il giudice può esercitare d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che, non applicandosi al giuramento suppletorio il menzionato art. 437 c.p.c. la sua deferibilità non è condizionata dalla indispensabilità, prevista dallo stesso articolo quale condizione per l'ammissione dei nuovi mezzi di prova.