(massima n. 1)
Qualora venga dichiarato il fallimento di una societą di capitali che derivi dalla trasformazione di una societą di persone e solo in sequenza temporale dei soci che nella precedente forma sociale avevano assunto l'illimitata responsabilitą per le obbligazioni sociali, i creditori istanti per la dichiarazione del fallimento della societą sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ancorché non abbiano presentato istanza di estensione del fallimento ai soci e l'opposizione sia limitata alle situazioni ricollegantesi alla precedente forma della societą trasformata (nella specie da societą in nome collettivo in societą a responsabilitą limitata) ed alle situazioni di responsabilitą connesse a detta forma.