(massima n. 1)
Al fine di disattendere le risultanze di un atto pubblico non č necessaria la proposizione dell'impugnativa di falso qualora dal contesto del documento risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di elementi tali da lasciar ragionevolmente presumere la mancanza di un preordinato intento di immutazione del vero, potendo la divergenza dei dati ricondursi ad un mero errore materiale. (Nella specie, in caso di notifica a mezzo posta, il giudice di merito aveva considerato come data di notificazione quella che risultava scritta a mano nella parte dell'avviso contenente la stampigliatura predisposta per la dichiarazione di ricezione da parte del destinatario, ritenendo irrilevante in contrario, in mancanza di querela di falso, che la data cosė indicata coincidesse con quella di spedizione del plico, avvenuta da un ufficio distante alcune centinaia di chilometri, e che in altra parte del documento risultasse apposta, mediante il timbro dell'ufficio postale ricevente, la data del giorno successivo. La Suprema Corte, precisato che nella fattispecie trovava applicazione l'ultimo comma della L. 20 novembre 1982, n. 890, il quale in caso di mancanza o incertezza della data di consegna fa decorrere i termini da quella risultante dal bollo dell'ufficio postale che restituisce il plico, ha annullato la decisione ribadendo il principio di cui alla massima).