(massima n. 1)
In caso di pignoramento presso terzi di un credito ammesso al passivo fallimentare, il curatore, per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., deve munirsi della preventiva autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 35 l. fall., e la mancata autorizzazione comporta l'annullabilità dell'atto, che può essere fatta valere, od eccepita, solo dal fallimento. I vizi della suddetta dichiarazione, compreso quello derivante dalla mancanza della menzionata autorizzazione, che si riflettano sul provvedimento finale di assegnazione del credito devono essere fatti valere, a pena di preclusione, nelle forme proprie del tipo procedimentale in cui l'atto inficiato di annullabilità si inserisce e nei termini concessi per la proposizione delle necessarie impugnazioni, in difetto delle quali l'ordinanza di assegnazione resta opponibile al terzo debitore dichiarante.