(massima n. 1)
Qualora nella contemporanea pendenza della stessa causa dinnanzi a giudici diversi, il giudice successivamente adito si pronunci sulla competenza e tale pronuncia venga impugnata con istanza di regolamento di competenza, la Suprema Corte che accerti l'incompetenza del giudice preventivamente adito e la competenza, invece, del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, essendo chiamata a decidere con piena autonomia rispetto alla pronuncia impugnata ed alle deduzioni delle parti in modo che resti definitivamente preclusa la possibilità di ulteriori contestazioni circa l'individuazione del giudice cui è devoluta la cognizione della causa, deve statuire anche a prescindere dal principio della prevenzione, indicando il giudice competente in base ai criteri fissati dalla legge. Ne consegue che in ipotesi di azione possessoria proposta in via riconvenzionale dinnanzi al tribunale presso cui pende una domanda di risoluzione di un contratto di appalto, che non è petitoria e non può, quindi, radicare la competenza del predetto giudice sulla domanda possessoria ai sensi dell'art. 704 c.p.c., e di successiva azione possessoria proposta dalle parti dinnanzi al pretore competente per materia, ai sensi dell'art. 8, comma secondo n. 1 c.p.c., la Corte di cassazione non può dichiarare l'incompetenza del giudice successivamente adito in base al criterio della prevenzione perché una siffatta pronuncia non precluderebbe affatto ogni ulteriore questione sulla competenza, che rimarrebbe proponibile se sulla domanda di reintegra pronunciasse il tribunale preventivamente adito, benché incompetente.