(massima n. 1)
La notificazione è giuridicamente inesistente quando manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, ossia sia tale da non consentirne l'assunzione nel tipico atto delineato dalla legge; essa è, invece, nulla allorquando è effettuata in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quella stabilita dalla legge, ma che abbiano sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione stessa. Pertanto, è nulla, e non inesistente, la notificazione del ricorso per cassazione avvenuta nel domicilio eletto presso il difensore di più resistenti, con consegna di un'unica copia a mani di persona addetta allo studio; nullità che non può essere, però, dichiarata nel caso in cui i resistenti stessi si siano costituiti, notificando tempestivamente il controricorso, nel termine di cui all'art. 370 c.p.c.