(massima n. 1)
In tema di decadenza del convenuto contumace dal diritto di impugnazione, per decorrenza del termine annuale stabilito dall'art. 327 c.p.c., qualora in esito all'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento non è suscettibile di esame in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, venga accertato (anche d'ufficio in considerazione della natura pubblicistica della decadenza medesima) che nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione il convenuto abbia avuto comunque conoscenza del processo, l'inutile decorso del termine annuale dal giorno della suddetta conoscenza, se successiva alla data di pubblicazione della sentenza, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, a nulla rilevando in senso contrario né che la conoscenza sia stata acquisita dal convenuto personalmente e direttamente anziché a ministero di un difensore o procuratore, giacché l'assenza di questo si collega necessariamente alla contumacia del convenuto, presupposto di applicazione dell'art. 327 c.p.c., né che essa sia l'effetto della notifica a fini esecutivi della sentenza di primo grado, trattandosi di circostanza idonea ad escludere il decorso del termine breve per impugnare, atteso il carattere personale della notificazione, ma non la naturale ed intrinseca capacità di siffatta notifica di informare il suo destinatario della vicenda processuale che lo riguarda.