(massima n. 1)
In caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la parte che intende ottenere, ai sensi dell'art. 1224, c.c., un ristoro superiore all'importo degli interessi legali deve formulare una specifica domanda, poiché la richiesta introduce nel processo fatti e temi di indagine diversi e ulteriori rispetto a quella relativa ai soli interessi moratori. Né la domanda, se omessa in primo grado, può essere proposta per la prima volta in appello, neanche per richiedere soltanto la liquidazione dei danni maturati successivamente alla sentenza di primo grado, atteso che l'art. 345, seconda parte del primo comma, c.p.c., consente di domandare il risarcimento del danno sofferto dopo la sentenza impugnata nel solo caso in cui quello precedente sia stato chiesto in primo grado, presupponendo la deroga al divieto di domanda nuova in appello che si tratti di una domanda già proposta.