(massima n. 1)
L'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del procedente all'espropriazione attraverso l'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., che deve essere contenuta nell'atto di pignoramento e rivolta specificamente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato, ed attraverso l'intimazione, rivolta, con la medesima forma, al terzo, di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme e delle cose da lui dovute al debitore esecutato. Pertanto, la mancanza anche di uno soltanto degli elementi indicati nell'art. 543 c.p.c., trattandosi di requisiti essenziali dell'atto, provoca l'inesistenza giuridica del pignoramento.