(massima n. 1)
Al fine di stabilire la tempestivitą, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1979, n. 59 (norma priva di efficacia retroattiva), della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non gią della data del suo arrivo in cancelleria.