(massima n. 1)
Dopo la proposizione dell'impugnazione non č concepibile l'ipotesi di acquiescenza contemplata dall'art. 329 c.p.c. (che opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta), ma č solo possibile un'espressa rinuncia all'impugnazione stessa, da compiersi nella forma e con le modalitā prescritte dalla legge.