(massima n. 1)
In tema di domanda di reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c. ed avverso il provvedimento con cui il pretore dichiara che il giudice difetta di giurisdizione, così definendo l'intero giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 367, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 61 della L. 26 novembre 1990, n. 353 — il quale consente al giudice di non sospendere il processo quando ritenga l'istanza manifestamente inammissibile la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata — comporta che il regolamento di giurisdizione non possa essere ammesso dopo che il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza che declina la giurisdizione, perché ormai manca una causa pendente davanti ad un giudice che ne possa disporre la sospensione. Né rileverebbe in contrario una riconduzione del provvedimento allo schema dell'ordinanza a contenuto negativo, poiché, una volta che il procedimento cautelare si sia concluso davanti al giudice di primo grado cautelare, l'art. 669 terdecies c.p.c. (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza n. 253 del 23 giugno 1994 della Corte Costituzionale) consente il reclamo avverso il procedimento del pretore senza limitazione alcuna, e quindi anche per ottenere che il giudice del reclamo dichiari sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice ed emetta egli il provvedimento di accoglimento della misura cautelare.