(massima n. 1)
Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica (nella specie amministratore delegato di una società per azioni) ove l'atto al quale la procura si riferisce rechi nell'intestazione l'enunciazione della qualità da cui deriva il potere di rappresentanza di colui che lo sottoscrive non è necessario che della suddetta qualità venga fatta nuovamente menzione in sede di sottoscrizione con firma leggibile, mentre in caso di illeggibilità della firma la procura è egualmente valida sin dall'inizio qualora risulti in corso di causa (anche a seguito dei chiarimenti forniti dalla parte in sede di libero interrogatorio, integrati da idonea prova documentale) che essa è stata effettivamente apposta dalla persona investita del potere di rappresentanza.