(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1 comma secondo della legge 1 febbraio 1993, n. 25, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 4 dicembre 1992, n. 471, recante interventi urgenti nelle zone della Liguria e della Toscana colpite da eccezionali avversitā atmosferiche prevedendo, tra l'altro, la sospensione dei termini processuali dal 22 settembre 1992 al 31 marzo 1993 solo per i soggetti che abbiano in concreto subito danno, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge non convertito del 5 ottobre 1992, n. 397, che concedeva la sospensione a tutti i soggetti residenti, con la conseguenza che tale sospensione, nonostante la decadenza di quest'ultimo decreto, opera anche a favore dei soggetti che, pur non avendo subito danni, si siano di essa avvalsi durante il periodo di vigenza del decreto medesimo.