(massima n. 1)
La cognizione del giudice nel giudizio di appello che non č iudicium novum con effetto devolutivo generale resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi. La specificitā dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, di modo che alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.