(massima n. 1)
L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione, si configura come una pluralitą di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti. Ne deriva che, quando le cause concernenti i diversi rapporti siano state congiuntamente trattate in un unico processo, la sentenza, pur essendo formalmente unica, si risolve in tante pronunzie quante sono le cause riunite, che conservano la loro autonomia anche nella fase di gravame, con la conseguenza che quelle non impugnate diventano irrevocabili e restano insensibili all'eventuale riforma o annullamento (fondato sopra ragioni personali) di quelle che siano state invece oggetto di gravame.