(massima n. 1)
Anche nei confronti degli enti pubblici non difesi dall'Avvocatura dello Stato, costituiti in giudizio, il termine breve per proporre l'impugnazione ivi compresa quella di cui all'art. 362 c.p.c. decorre dalla notificazione della decisione fatta nel domicilio eletto per il giudizio, con la conseguente inidoneitą a fare decorrere tale termine dalla notifica effettuata presso la sede effettiva dell'ente.