(massima n. 1)
La procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata (artt. 214 e 216 c.p.c.) riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto; per le scritture provenienti da terzi estranei, invece, la contestazione non può essere sollevata secondo la disciplina dettata dalle norme predette, bensì nelle forme dell'art. 221 e seguenti, c.p.c., perché si risolve in una eccezione di falso.