(massima n. 1)
Il principio secondo cui la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto, vale solo con riferimento a quei fatti che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come gią accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, infatti, quando la cassazione avvenga per vizi di violazione di legge e per vizi relativi alla motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio, non solo di riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi, ma anche, nei limiti in cui non si siano gią verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli gią oggetto di prova.