(massima n. 1)
Il giudizio che si celebra a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, delle disposizioni civili della sentenza penale è un giudizio di rinvio in sede civile ed in grado d'appello, sicché, in mancanza di diversa regolamentazione, sono ad esso applicabili le disposizioni dell'art. 394 c.p.c., relative ai limiti propri allo stesso. In tale giudizio, che è a cognizione limitata ed il cui thema decidendum è insuperabilmente fissato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dalla sentenza di cassazione che lo dispone, non è consentito l'intervento di terzi in causa, che comporterebbe l'inammissibile introduzione di una nuova ed autonoma situazione di diritto o di interesse. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato la sentenza del merito che aveva dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio di rinvio dall'Inail per esercitare l'azione di surroga relativamente agli importi erogati al danneggiato, proprio assicurato, a titolo di indennità per l'invalidità temporanea e permanente conseguitagli dal sinistro).