(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'appellante incidentale si sia costituito in cancelleria nello stesso giorno fissato per la udienza di prima comparizione senza comparire alla udienza e il fascicolo di parte sia stato accettato dal cancelliere senza la annotazione di alcun rilievo formale il che fa presumere la regolaritą degli atti depositati e quindi la regolare costituzione della parte, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali la proposizione dell'appello incidentale va ritenuta tempestiva, atteso che la questione dell'anterioritą o meno della costituzione in cancelleria rispetto alla prima udienza va risolta nel senso della anterioritą della costituzione, in coerenza con la norma dell'art. 343 c.p.c., che prevede la costituzione in cancelleria e la prima udienza quale termine ultimo per proporre, a pena di decadenza, l'eventuale appello incidentale, ed essendo contrario alla logica prima ancora che al diritto supporre che la parte, che ben poteva comparire alla prima udienza, non sia in questa comparsa e si sia poi costituita in cancelleria, quando si era gią verificato l'effetto preclusivo per la proposizione dell'appello incidentale.