(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, l'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso č differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 primo comma c.p.c. (Nel caso di specie il ricorso per cassazione, notificato il 12 e il 14 settembre, era stato poi depositato il ventiduesimo giorno utile successivo all'ultima notifica, e pertanto dichiarato improcedibile).